Poi c’è la legge: in difesa di Napolitano

“Non si può investire dalla cultura del sospetto tutto e tutti. La cultura del sospetto non è l’anticamera della verità, la cultura del sospetto è l’anticamera del Komeinismo.” Giovanni Falcone

Il Fatto Quotidiano ha lanciato una raccolta firme contro “l’incredibile accerchiamento cui sono sottoposti i pm di Palermo da parte di Quirinale, Csm, Avvocatura dello Stato, Pg della Cassazione e governo”.

Niente di tutto ciò è vero.

La Procura di Palermo ha accidentalmente registrato il Presidente della Repubblica senza distruggere immediatamente i nastri. Facendo ciò ha violato quanto dice espressamente la legge1.

Il Presidente della Repubblica ha banalmente denunciato il fatto all’organo competente, la Corte Costituzionale. Il conflitto di attribuzioni non è una bomba atomica, non è un marchio d’infamia, serve banalmente a mettere chiarezza sulle competenze dei vari poteri dello Stato, alla luce del sole.

Il Presidente della Repubblica ha quindi utilizzato il procedimento corretto per sanare una violazione palese della legge italiana. Nessun accerchiamento.

Anzi se esiste un accerchiamento è quello del mondo dell’antiberlusconismo che sta soffrendo il Governo tecnico in copie vendute, pagine viste e punti nei sondaggi; nella speranza di far tornare a crescere questi numeri ha rubato una tecnica del vecchio nemico, quella di sparare contro le istituzioni e le garanzie costituzionali in una ventata populista e antisistemica.

Esprimiamo quindi il nostro sostegno al Presidente Napolitano che da più di sei anni copre egregiamente la carica, proteggendo lo Stato durante i momenti più oscuri del governo Berlusconi e gestendo eccelsamente la transizione verso il governo Monti. Siamo dalla sua parte mentre fa semplicemente il suo dovere, garantire la legalità, e per questo viene attaccato dai paladini della legalità senza legge, che nella disperata ricerca di qualche numero in più si sono trasformati in piccoli Berlusconi.


  1. Art. 7, comma 3:

    Nei confronti del Presidente della Repubblica non possono essere adottati i provvedimenti indicati nel comma 2 [intercettazioni e perquisizioni] se non dopo che la Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica.